• Una campagna elettorale senza simboli e colori

    Il comune di Desenzano limita fortemente le norme in merito alla propaganda elettorale per le prossime amministrative; gazeboo e banchetti non dovranno presentare nessun tipo di manifesto,raffigurazione , fotografia, simbolo, dicitura o colore che direttamente o indirettamente richiami formazioni politiche o candidati. Negata anche la possibilità di indossare magliette riportanti colori o simboli che richiamano candidati e forze politiche ( come è stato fatto recentemente a Milano, Napoli e Genova).
    Le modalità di svolgimento della campagna elettorale sono state chiarite in un incontro presieduto dalla Responsabile della segreteria generale la Dottoressa Liliana Bugna e dal Comandante della Polizia Municipale dott. Carlalberto Presicci con i rappresentanti delle forze politiche che concorrono alle prossime amministrative.

    I problemi legati alla propaganda elettorale nasce da un' interpretazione (probabilmente) errata della Legge 4 aprile 1956, n. 212. Il 14 marzo 2006 la Direzione centrale servizi elettorali del  Ministero degli Interni, in relazione alle elezioni politiche di domenica 9 e lunedì 10 aprile 2006, rilascia un decreto interpretativo (n. 41/2006):
    Come è noto, l'art. 6, comma 1, primo periodo, della legge 4 aprile 1956 n. 212, così come modificato dall'art. 4 della legge 24 aprile 1975 n. 130, vieta dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni (e cioè dal 10 marzo 2006) ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti.
    Pertanto, si ritiene che possa essere consentita l'utilizzazione delle suddette strutture a fini elettorali solo a determinate condizioni:
    a) tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o
    indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati;
    b) all'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere esposte bandiere o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli articoli 6, primo comma e 8, terzo comma, della legge n. 212/195 e successive modificazioni.
    L' interpretazione dell' Art 6 della Legge 4 aprile 1956 , n 212 potrebbe risultare tendenziosa a causa di una mancata specificazione del significato attribuito al termine "fisso"; l' interpretazione n. 41/2006 è decisamente restrittiva e con il termine "fisso" identifica oggetti che non sono in movimento.

    Dal trentesimo giorno prece dente la data fissata per le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti.
    Da semplice cittadino deduco che la legge 4 aprile 1956 , n 212 con il termine fisso, si riferisce a oggetti immobili che perdurano in un lasso di tempo decisamente lungo come appunto le insegne dei partiti  e non sicuramente un gazebo o una bacheca che possono essere esposti solo nel tempo concesso dall'occupazione di suolo pubblico (max 6 ore).
    La mia interpretazione è rafforzata dalla normativa che regola l' esposizione delle cosi' dette vele , ovvero veicoli allestiti per la propaganda elettorale o a scopi commerciali, che possono sostare fino a 48 ore prima di venire sanzionati.
    Inoltre l'interpretazione che ci viene fornita dal Ministero dell' Interno risulta essere smentita da un' interpretazione recentissima del Friuli Venezia Giulia:

    Schermata estratta dal portale del sito del Friuli atto a regolare le amministrative 2012

    Per ovviare al problema il comune ha proposto un gentleman agreement tra le forze politiche dove sia il comune sia le varie fazioni politiche, non rispettando l' interpretazione della legge del Ministero degli Interni , "promettevano di chiudere un occhio" e di permettere l' esposizione di manifesti o immagini riportanti i simboli identificativi.
    Tralasciando l' assurdità e la scorrettezza , che in un luogo istituzionale in presenza di funzionari comunali e dell' arma vengano prese decisioni contrarie alle disposizioni di leggi e quindi illegali , è stato fatto notare,da un partecipante all' incontro,che un qualsiasi cittadino può impugnare la disposizione di legge  contro un gruppo politico che espone manifesti anche se vige questo accordo informale.

    L' impossibilità di esporre manifesti,simboli e colori ma esclusivamente delle bandiere riportanti il simbolo dei gruppi politici risulta decisamente poco democratica e crea non pochi problemi alle numerose civiche che si sono presentate  che , a differenze dei partiti veri e propri, spesso non dispongono dei mezzi tecnici ed economici per l' acquisto di bandiere riportanti il loro simbolo.
    La possibilità che la già confusa campagna elettorale desenzanese diventi ancora più anonima è reale!


    Alberto Stefanelli